..abbiamo bucato la rivoluzione informatica: come recuperiamo?

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In una recente intervista alla Stampa il presidente dell’ISTAT, Giovannini, ha dichiarato che negli ultimi dieci anni anche in termini di produttività, siamo cresciuti molto meno della media europea, l’occupazione invece è cresciuta molto di più e questo è un dato da tenere ben presente perché significa che l’allargamento della torta è più il risultato dei nuovi occupati che di effettivi miglioramenti dell’efficienza».
«Negli anni 2000 – ha messo in evidenza – abbiamo perso un’occasione per cambiare a fondo i nostri processi produttivi: come dice qualcuno abbiamo ‘bucato’ la rivoluzione informatica. Abbiamo insomma sostituito le macchine da riscrivere coi pc, ma poi abbiamo continuato a produrre e lavorare come prima…».  Riprende poi con il tema  dell’evasione e della produttività….«….. Perché è chiaro che se un imprenditore ha i margini per evadere può essere relativamente soddisfatto della sua attività e non cerca margini di miglioramento, galleggia e non cerca una maggiore produttività. Però attenzione che se per magia si potesse far sparire di colpo l’evasione, in un primo momento dovremmo scontare chiusure e forti perdite di posti di lavoro e solo una seconda fase ci sarebbe un recupero per effetto degli spazi di mercati rimasti liberi».
Ho trovato questa analisi molto puntuale e rispondente allo scenario tipico della piccola e media impresa italiana, che laddove non operi in un contesto protetto dalla estrema innovatività e creatività del genio italico (vedi moda, design, macchine industriali molto specifiche, etc) in cui il valore aggiunto, è talmente alto che riesce a coprire anche le inefficienze…  resistono, altrimenti  sono del tutto impreparate a divincolarsi tra la morsa della pressione fiscale e gli alti costi di produzione, tipici dello scorso secolo.
L’analisi del perchè siamo arrivati qui è un passaggio delicato, lo lascio a chi vuole ed ha tempo. Di certo c’è che un intervento di recupero fiscale puro ed aggressivo, anche se atto dovuto e necessario, rischia di sterminare una classe imprenditoriale, senza averne una di ricambio.  L’idea piu’ semplice è di recuperare efficienza nelle piccole e medie imprese attraverso uan serrata agenda digitale, che preveda forti sgravi fiscali per chi investe a buon fine nell’informatizzazione dell’impresa. In sostanza:  incentivare il recupero concreto di produttività sostenuto da investimenti informatici e migrazione verso il web delle imprese stesse.
A fronte di questo ragionamento, apprendo una buona notizia, la bozza di AGENDA DIGITALE tocca proprio i temi di incentivi all’e-commerce…. detto questo, tuttavia, pare che  la montagna (AGENDA DIGITALE),  partorirà un topolino (almeno su questo punto, vedi stralcio dell’ultima bozza di Agenda Digitale di seguito).  La direzione è corretta, la probabilità di successo messa cosi’ è scarsissima (troppi limiti e orizzonte limitato). Occorre una strategia di incentivo all’ecommerce piu’ coraggiosa e duratura nel tempo. Così come è formulata la bozza ora: un anno di incentivo con molte limitazioni,  non sposterà molto gli investimenti. Ripeto, se il merito dell’AGENDA è aver toccato il tema e-commerce, serve un passo in piu’, piu’ coraggio insomma: estensione pluriennale degli incentivi e inclusione anche del mercato italiano e del B2B !  Messa cosi’ sembra proprio: “..ci abbiamo pensato, lo sappiamo che servirebbe …ma ci rischiamo su questo piu’ di tanto in termini di mancato introito fiscale!
Andrea Conte  ©Riproduzione riservata
 
AGENDA DIGITALE (http://www.key4biz.it/files/000204/00020471.pdf)
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ART 34
Detassazione dei ricavi da attività di commercio elettronico internazionale delle medie
imprese
1. A titolo di incentivo, a partire dall’anno fiscale 2013, i ricavi generati dalla cessione di
beni e di servizi in favore di persone fisiche da parte di medie imprese italiane, definite
dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che
avviano per la prima volta un meccanismo di vendita tramite commercio elettronico,
usufruiscono per il primo anno dell’agevolazione di cui al comma 2 qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
a) le operazioni di cessione sono avvenute sui mercati internazionali tramite transazioni di
commercio elettronico;
b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti
di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni.
2. I ricavi di cui al comma 1 non concorrono, nella misura del 30% , limitatamente al
primo anno di attività, ai fini fiscali e della determinazione del reddito imponibile di
impresa.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le misure
necessarie per l’attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
 
 
 
 


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